È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre, il decreto 19 agosto 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti, conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso, istituito con il decreto legge n. 50 del 2022.
Si segnala che, secondo quanto previsto nel provvedimento, l’Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procederanno, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Il testo del decreto è consultabile a questo link.
Beneficiari
· i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
· i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
che nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.
Misura dell’indennità
L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda.
La domande devono essere presentate all’Inps oppure ai relativi enti di previdenza che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.
L’indennità è incompatibile con l’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e l’indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti.
Modalità di presentazione della domanda
Il soggetto interessato deve presentare istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato:
· di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
· di non essere percettore di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;
· di NON aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
· di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, ad una delle gestioni previdenziali dell’Inps o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
· nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché’ le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Verifica dei requisiti
L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Nel caso in cui, in esito ai controlli l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.